Per la prima volta il diritto di protezione di un minorenne straniero viene riconosciuto con una legge dedicata; inoltre si mette ordine nelle procedure di accoglienza e se ne riequilibrano gli oneri tra Enti locali e Stato centrale; infine, ma non da ultimo, si riconosce un ruolo ai cittadini e alle famiglie. Lo scorso 29 marzo la Camera ha approvato in via definitiva la legge per la protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Tra i diversi punti positivi della nuova normativa, va sottolineata l’importanza del divieto di respingimento per il minore straniero non accompagnato in virtù dello stato di particolare vulnerabilità dovuto proprio al periodo della vita in cui si trova il soggetto. Dal mio punto di vista è un principio di civiltà che finalmente equipara i minori a prescindere dalla loro provenienza geografica.
Un altro passo significativo della norma, che rappresenta una garanzia a tutela del minore, riguarda inoltre il fatto si preveda una prima accoglienza in un ambiente idoneo (strutture distinte da quelle per adulti e con un limite di permanenza al massimo di 30 giorni) e si definisca anche una procedura di identificazione e accertamento dell’età realizzata da professionisti adeguatamente formati e alla presenza di mediatori culturali.
Oltre che nella prima fase di identificazione, si fanno decisivi passi avanti anche nella seconda fase di accoglienza e integrazione. La normativa identifica quale canale privilegiato lo Sprar: il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati cofinanziato da enti locali e Ministero dell’Interno. Secondo Caritas Ambrosiana questa è una decisione corretta, perché consentirà almeno in parte di sollevare gli Enti locali dai costi dell’accoglienza che oggi fanno affidamento esclusivamente sulle loro capacità finanziarie, a patto però che vengano assicurati adeguati standard di qualità, prevedendo per esempio che i nuovi centri di accoglienza dedicati ai minori non accompagnati abbiano un numero di posti congruo alle caratteristiche degli ospiti, impieghino operatori con professionalità adeguata, garantiscano un presidio educativo per tutto l’arco della giornata.
Un altro aspetto significativo da sottolineare: la nuova legge incentiva l’affido come strumento di accoglienza. Si tratta di un passaggio decisivo, perché riconosce nella famiglia il luogo ideale per la crescita dei minori, quindi anche di quelli stranieri che hanno dovuto lasciare le famiglie naturali nel Paese di origine, a seguito di una adeguata valutazione condivisa. Anche l’identificazione della figura del tutor volontario va nella direzione di una maggiore salvaguardia del minore.
Per Caritas Ambrosiana il coinvolgimento delle famiglie e dei cittadini nei processi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è un fondamentale incentivo all’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile, che va però integrato all’interno dei percorsi istituzionali attualmente in essere e accompagnato da un’attenta azione formativa dei soggetti coinvolti.
Infine, tra le conquiste della nuova legge va certamente individuata anche l’attenzione posta ai minori stranieri non accompagnati vittime di tratta e l’esplicita possibilità di un’estensione dei percorsi di accoglienza fino al ventunesimo anno di età.
In conclusione possiamo dire che la nuova legge rappresenta senza dubbio un avanzamento generale dei diritti per una categoria particolarmente vulnerabile.
Ora non resta quindi che auspicare che i decreti attuativi allochino risorse adeguate e identifichino anche standard appropriati affinché le intenzioni del Legislatore possano trovare una piena ed efficace traduzione nella realtà.
Luciano Gualzetti
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